La Giunta provinciale provvede alla programmazione coordinata degli interventi in materia di edilizia abitativa, ivi compresi gli interventi a favore delle persone anziane previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e gli interventi a favore degli immigrati extracomunitari previsti dalla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, nonché gli interventi a fini abitativi su immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della normativa di settore, tenendo presente l'esigenza primaria della razionale utilizzazione del territorio e delle strutture esistenti, finalizzandole al miglioramento della qualità della vita.
Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa
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