Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
La Giunta provinciale provvede alla programmazione coordinata degli interventi in materia di edilizia abitativa, ivi compresi gli interventi a favore delle persone anziane previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e gli interventi a favore degli immigrati extracomunitari previsti dalla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, nonché gli interventi a fini abitativi su immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della normativa di settore, tenendo presente l'esigenza primaria della razionale utilizzazione del territorio e delle strutture esistenti, finalizzandole al miglioramento della qualità della vita.
Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa
Url: testo legge
Deliberazione GP 3998_1993
Approvazione delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, concernente "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa"
art. 59 LP 19/2009
Articolo della Legge finanziaria provinciale 2010 contenente disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata
delibera GP n. 1006_2010
approvazione dei criteri attuativi dell'art. 59 della lp 19/2009 per l'attuazione del piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata per il 2010
delibera GP n. 1006_2010 - Allegato
Approvazione dei criteri attuativi dell'art. 59 della lp 19/2009 per l'attuazione del piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata per il 2010