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Normative

Per l'argomento "Albo delle organizzazioni di volontariato" sono disponibili anche:

La scheda Servizi "Albo delle organizzazioni di volontariato"
2 approfondimenti di tipo "Documenti/Pubblicazioni"
3 approfondimenti di tipo "Moduli"
Criteri di iscrizione all'Albo delle Organizzazioni di Volontariato

1) L'albo delle organizzazioni di volontariato ha carattere provinciale per cui è ammessa l'iscrizione delle sole organizzazioni aventi sede legale nel territorio provinciale e di quelle a carattere nazionale operanti in provincia di Trento con autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile.

2) L'articolo 1, comma 1, della l.p. 8/1992 riconosce e valorizza le organizzazioni di volontariato "che realizzano finalità di carattere educativo-formativo, forme di solidarietà sociale e di impegno civile per contrastare l'emarginazione, per accogliere la vita e migliorarne la qualità, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno"; si ritiene pertanto che la natura di organizzazione di volontariato si individui solo nelle organizzazioni che producono un servizio a favore della generalità dei cittadini potenzialmente interessati e non dei soli volontari e loro familiari. Restano, quindi, escluse le organizzazioni che si propongono la sola tutela degli associati o dei loro familiari.

Rientrano tuttavia tra le organizzazioni di volontariato quelle associazioni cosiddette di "self-help" purché in possesso delle seguenti tre caratteristiche:

a) essere rivolte ad un'utenza definibile come socialmente svantaggiata e/o che sia anche destinataria di interventi delle politiche sociali pubbliche;

b) organizzare e produrre, in forma continuativa, servizi in grado di incidere concretamente sulla situazione delle persone in stato di disagio o oggetto delle politiche sociali; risultano pertanto esclusi servizi di patronato in genere;

c) deve risultare dallo statuto o da un attento esame delle concrete modalità di gestione dell'organizzazione che i servizi prodotti sono erogati di fatto indistintamente a tutti i cittadini a parità di condizioni e senza alcun privilegio per i soci.

Specificamente per queste organizzazioni non possono essere considerati soci volontari o in generale volontari, le persone che sono fruitrici del servizio e/o i familiari degli utenti. Eventuali situazioni in cui i fruitori e/o loro familiari svolgano anche attività di volontariato accanto ai volontari in senso stretto, verranno prese in esame caso per caso. Nel valutare si dovrà tener conto in particolare della rilevanza dell'attività concretamente svolta all'interno dell'organizzazione dagli utenti e/o dai loro familiari e della rilevanza sociale dell'attività dell'organizzazione.

3) Il medesimo articolo 1, della l.p. 8/1992 riconosce come organizzazioni di volontariato anche quelle che realizzano finalità di carattere educativo - formativo senza peraltro definirne l’ambito. Tali finalità sono perseguite, in ambiti strettamente attinenti al concetto di solidarietà, anche con iniziative educative volte in generale allo sviluppo della coscienza civile, all'ampliamento della formazione culturale, all'aggiornamento ed alla formazione ricorrenti, promosse o attuate dalle organizzazioni a favore della comunità. Si ritiene che tali finalità non vengano perseguite, invece, dalle organizzazioni aventi carattere hobbistico e ricreativo, che trovano idonea collocazione nel diverso registro delle associazioni di promozione sociale.

4) Le organizzazioni hanno l'obbligo di garantire la democraticità della gestione intesa, in primo luogo, negli aspetti concreti dell'elettività delle cariche sociali, del diritto di ogni cittadino di parteciparvi, della parità di accesso di tutti i cittadini ai servizi erogati e alle attività svolte, per cui si esclude la sussistenza di tale requisito oltre che in tutte le organizzazioni prive dei requisiti di cui sopra, anche in tutte le organizzazioni che, pur perseguendo fini sociali, siano strutturate come club, circolo o associazione chiusi. Si considerano tali le organizzazioni che, per statuto o prassi, negano l'accesso ai servizi o l'adesione all'organizzazione a soggetti potenzialmente interessati o che prevedano requisiti di ammissione eccessivamente specifici. Si considera intrinseco al principio di democraticità la necessaria sussistenza di un'attività rivolta alla generalità delle persone e la previsione nello statuto o nel regolamento di forme di tutela delle minoranze che garantiscano la possibilità di chiedere la convocazione degli organi sociali, la definizione dell'ordine del giorno, ecc. Per quanto concerne l'elettività delle cariche sociali, è ammessa la presenza, seppur minoritaria, di membri designati negli organi amministrativi dell'organizzazione, col vincolo che queste persone siano rappresentanti di istituzioni (ad esempio sindaco, parroco ...) e che la loro presenza sia giustificata da criteri di ragionevolezza ed opportunità e da esigenze oggettive in vista di un vantaggio delle attività sociali, fermo restando che il presidente dell'organizzazione deve essere eletto a maggioranza dall'organo dell'associazione previsto in statuto.

5) L'articolo 3 individua come organizzazioni di volontariato quelle che, per statuto, escludono la possibilità di perseguire finalità di lucro, inteso come divieto di distribuzione degli utili, mentre l'articolo 2 definisce l'attività di volontariato come attività prestata spontaneamente e senza remunerazione neanche indiretta; si reputa pertanto che tali requisiti si realizzino qualora gli statuti prevedano la gratuità delle cariche sociali, la devoluzione dei propri beni, in caso di cessazione dell'attività, ad altre organizzazioni di volontariato, e qualora gli organi sociali, con proprio atto deliberativo, precisino che i volontari non vengano retribuiti in nessun modo, ed individuino le spese ammesse al rimborso nonché i limiti massimi delle stesse.

6) E’ iscrivibile all’albo delle organizzazioni di volontariato qualsiasi organismo privato purché sia costituito liberamente, in modo tale da poter anche liberamente sciogliersi. Associazioni di volontariato di diritto pubblico, la cui costituzione sia prevista ed imposta per legge, non necessitano del riconoscimento di cui alla normativa sul volontariato, e non sono pertanto iscrivibili all’albo.

7) Ai sensi della normativa sul volontariato, un’organizzazione può assumere dipendenti e può avere dei collaboratori stipendiati. Un’organizzazione di volontariato rimane tale ed è iscrivibile all’albo qualora l’apporto dei soci volontari sia rilevante ed organizzato, secondo le seguenti caratteristiche:

a) presenza, tra i collaboratori a vario titolo, di un numero di volontari (soci e non) che corrisponda almeno al 60% del totale;

b) partecipazione attiva della componente volontaristica agli organi di gestione dell’organizzazione, e in particolare alla presidenza;

c) partecipazione del socio volontario diretta e non occasionale all’attività, contribuendo in modo determinante alla gestione dei servizi dell’organizzazione. In ogni caso il numero di ore annue prestate dai soci volontari deve essere di norma almeno il 40% del totale delle ore prestate dai soci volontari, dai volontari non soci e dagli altri collaboratori retribuiti a vario titolo.

(N.B. la percentuale è passata dal 30% al 40% con delibera della Commissione di data 23.05.2006 e richiesta alle associazioni a partire dall’anno 2007).

8) L’iscrizione alla sezione A) dell’albo è prevista per le organizzazioni che hanno come scopi sociali esclusivamente quelli volti alla promozione e alla tutela della salute, alla prevenzione e alla rimozione della marginalità e del disagio sociale. Trattasi, in particolare, di azioni di solidarietà negli ambiti tipici, quali la sanità e l’assistenza, dell’aiuto diretto alla persona in difficoltà (nelle varie fasi della prevenzione, della cura e della riabilitazione). Le stesse finalità devono essere perseguite con il prevalente apporto del volontariato ovvero con un apporto di volontari che sia rilevante e organizzato, secondo il criterio n. 7). In particolare, e con riferimento all’articolo 5 della l.p. 8/92, sono iscritte in questa sezione quelle organizzazioni che, con la loro azione e struttura, possano contribuire, in una prospettiva di sussidiarietà orizzontale, al perseguimento degli obiettivi di politica sociale e sanitaria previsti nella programmazione provinciale.

9) L’iscrizione nella sezione B) dell’albo è prevista per le organizzazioni che perseguono scopi di solidarietà sociale in ambiti diversi da quelli individuati per la sezione A). Tali ambiti sono essenzialmente quelli della protezione civile, dell’istruzione, della promozione umana e sociale in generale, della tutela dei diritti (funzione di advocacy – impegno civile), della cooperazione allo sviluppo, della tutela dell’ambiente purché strettamente connessa alla salute dell’uomo. L’iscrizione in tale sezione preclude solamente la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi della l.p. 8/92, ma non eventuali altri rapporti convenzionali ai sensi delle normative di settore.

10) E’ esclusa la possibilità della contemporanea iscrizione all’albo delle organizzazioni di volontariato e al registro delle associazioni di promozione sociale, sia perché sotto il profilo formale diversi sono i requisiti statutari richiesti, sia perché sotto il profilo sostanziale diverse ed incompatibili sono le modalità di funzionamento contabile ed impositivo previste dalle due discipline.Nel caso di attività mista, si adotterà il criterio della prevalenza.

11) Ai fini dell'accertamento dell'attività di volontariato effettivamente svolta, risultante dalla relazione, di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 3, della l.p. 8/92, possono essere iscritte all'albo le organizzazioni di volontariato costituite da almeno sei mesi e la cui attività sia in corso dallo stesso periodo. Per determinate iniziative o per particolari settori di intervento, la Commissione può richiedere che l'attività sia iniziata da un periodo maggiore e fino ad un anno.

12) Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei propri fini (gruppo spontaneo; associazione riconosciuta o non riconosciuta, anche non registrata; fondazione e comitato, fatti salvi i criteri di democraticità), salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico; non possono tuttavia essere iscritte all'albo delle organizzazioni di volontariato le cooperative sociali sia per incompatibilità con le finalità esclusivamente solidaristiche che la legge provinciale impone alle organizzazioni di volontariato, sia perché le stesse sono disciplinate da legislazione settoriale diversa. Per garantire un’efficacia operativa rispondente a quanto richiesto dalla legge, le associazioni iscrivibili all’albo devono essere costituite da almeno 10 associati. (aggiunto con delibera n. 108 di data 16.10.2008)

13) Sono iscrivibili all'albo delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della l.p. 8/92, le federazioni e gli organismi di collegamento e coordinamento che abbiano i requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione all'albo stesso e che siano costituiti in prevalenza da organizzazioni di volontariato iscritte all'albo. Il requisito della prevalenza è da intendersi soddisfatto in presenza di organizzazioni di volontariato iscritte all'albo pari ad almeno il 51% delle organizzazioni componenti le federazioni o gli organismi suddetti. Sono comunque iscrivibili quelle organizzazioni che prevedono la possibilità di aderire sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche.

14) Non sono iscrivibili all'albo le organizzazioni non governative (ONG) nonché le organizzazioni prive del riconoscimento ministeriale, che operano nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo esercitando la propria attività esclusivamente all'estero. Sono iscrivibili all'albo le organizzazioni che pur avendo nelle finalità statutarie la cooperazione internazionale allo sviluppo (ovvero la sua promozione) svolgono la propria attività di volontariato, anche se strumentale a quella effettuata all'estero, prevalentemente o almeno contestualmente sul territorio provinciale (a titolo esemplificativo: programmi di educazione allo sviluppo, raccolte fondi, altre iniziative di solidarietà sociale). Sono inoltre iscrivibili le organizzazioni, non ONG, che svolgono nel territorio provinciale attività finalizzate al reperimento dei mezzi occorrenti per finanziare attività svolte all'estero, riconducibili al concetto di volontariato espresso dalla legge n. 266/1991.

Per l'argomento "Albo delle organizzazioni di volontariato" (Servizi) sono disponibili altri approfondimenti di tipo Normative:
Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge-quadro sul volontariato
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
Legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale

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