Legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6
La Provincia adotta o promuove apposite azioni, coordinate tra loro, nell'ambito degli interventi previsti dalla legislazione provinciale vigente concernente i settori dell'assistenza, della sanità, dell'edilizia abitativa, delle attività culturali, dei trasporti e dell'emigrazione.
Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità
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