salta navigazione

Trentino Sociale.it - I servizi sociali in Trentino
Provincia Autonoma di Trento
carattere » riduci carattere ripristina dimensione iniziale carattere aumenta carattere
Sei qui: Home > Approfondimenti > Domande frequenti

Domande frequenti

Per l'argomento "Affidamento familiare dei minori " sono disponibili anche:

La scheda Servizi "Affidamento familiare dei minori "
2 approfondimenti di tipo "Documenti/Pubblicazioni"
4 approfondimenti di tipo "Normative"
6 approfondimenti di tipo "Domande frequenti"
Informazioni pratiche sull'affido
Polizza assicurativa
La Provincia Autonoma di Trento su richiesta del Servizio Sociale provvede a stipulare con oneri a proprio carico una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi, a favore degli affidatari e una polizza di assicurazione contro gli infortuni, a favore del minore affidato.

Iscrizione anagrafica
Per il superamento di alcune difficoltà quotidiane quali tesserino sanitario, iscrizione scolastica, ecc.., si suggerisce di far acquisire al minore affidato il domicilio presso la famiglia affidataria. L'iscrizione del minore nello stato di famiglia degli affidatari può essere fatta negli affidamenti a lungo termine, in accordo con il Servizio Sociale e con i genitori del minore.

Assistenza sanitaria
Se un minore è affidato ad una famiglia residente nella stessa azienda sanitaria, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda sanitaria, al minore sarà rilasciato (sulla base della documentazione attestante l'affidamento) un altro tesserino sanitario.
Gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune, in caso di necessità ed urgenza, per salvaguardare la salute del minore a loro affidato (ricoveri o altri interventi d'urgenza). Successivamente, l'autorità sanitaria che prende in cura il minore valuterà se richiedere o meno l'autorizzazione del tutore o di chi esercita la potestà, per proseguire le cure o per ulteriori indagini da effettuare.

ICEF
Per quanto riguarda la dichiarazione ICEF (indice per la valutazione economica familiare), la Provincia Autonoma di Trento con delibera n.1122 di data 15.05.2009 ha stabilito che “non vengono considerati appartenenti al nucleo familiare i minori affidati e le persone accolte sulla base di un provvedimento amministrativo o dell’autorità giudiziaria e, conseguentemente, è esclusa dalla valutazione della condizione economica il relativo contributo di mantenimento”.

Scuola
L'iscrizione a scuola (dal nido alle superiori) va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento, rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza del minore.
Gli affidatari, oltre a mantenere i periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore, esercitano i poteri connessi alla potestà parentale riguardo agli ordinari rapporti con la scuola (la partecipazione agli organismi scolastici, alla giustificazione per assenza, la richiesta di autorizzazione per la gita scolastica). Decisioni importanti quali ad esempio il cambiamento di scuola, o la scelta degli studi superiori andranno concordate con i genitori naturali, o con il Tutore, tramite il servizio Sociale che segue il minore.

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari
• il congedo di maternità spetta per un periodo di tre mesi e può essere fruito entro cinque mesi decorrenti dalla data di inizio dell’ affidamento del minore. Il congedo in esame può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all’atto dell’affidamento, abbiano superato i sei anni di età;
• il padre lavoratore può fruire del congedo di cui sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga;
• gli affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso;
• il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia;
• alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
L’art.2, commi 452-456, Legge 24.12.2007 n.244 (Finanziaria 2008). Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti: sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed abrogazione degli artt. 27 e 37 del D.Lgs 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).

Espatrio
La famiglia affidataria che ha intenzione di recarsi all’estero con il minore affidato, può rivolgersi al Servizio Sociale per ottenere le indicazioni necessarie. Poichè può trattarsi di una pratica complessa e lenta, è opportuno attivarsi con qualche mese di anticipo.
La richiesta per ottenere il documento di riconoscimento valevole per l’espatrio deve essere presentata all’ufficio anagrafe del Comune e successivamente deve essere convalidata dalla Questura. La richiesta per il rilascio del passaporto deve essere presentata in Questura. In entrambi i casi è richiesta la firma dei genitori naturali o del tutore. Nel caso di genitori cui non è stata tolta la potestà genitoriale, che non acconsentono all’espatrio del proprio figlio, il Giudice tutelare può intervenire con apposita autorizzazione. Nel caso di genitori temporaneamente irreperibili, è necessario che la famiglia affidataria richieda al Servizio Sociale un nulla osta (dichiarazione attestante l’affidamento del minore e il parere favorevole del Servizio in ordine all’espatrio) da presentare alla Questura. Nel caso di decadenza di potestà genitoriale di entrambi i genitori decretata dal Tribunale per i minorenni, con conseguente nomina del tutore, la domanda sarà firmata da quest’ultimo ed inoltre dovrà essere accompagnata o dal decreto del Tribunale o dal nulla osta di cui sopra.
Per le gite scolastiche all’estero l’autorizzazione deve essere firmata da chi esercita la potestà parentale o dal tutore.

(ultimo aggiornamento: 14/07/2021)

Per l'argomento "Affidamento familiare dei minori " (Servizi) sono disponibili altri approfondimenti di tipo Domande frequenti:

<< Torna all'elenco " Domande frequenti"
credits | copyright e policy Provincia autonoma di Trento - Servizio politiche sociali 38121 TRENTO (Italy) - Via Gilli, 4 - Centro Nord Tre - tel. +39 0461 493800 - fax 0461 +39 0461 3801 pec: serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it C.F. e P.IVA 00337460224