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Registro delle associazioni di promozione sociale

Su "Registro delle associazioni di promozione sociale" vedi anche

Documenti/Pubblicazioni

La normativa provinciale sul volontariato
Studiamoci una mano
Relazioni e livelli di partecipazione del volontariato con le istituzioni
Mappa del volontariato trentino - dicembre 2011

Moduli

Atto costitutivo APS |
Statuto APS |
Domanda di iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale |

Normative

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 |
Legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 |

Albi/registri

Registro delle associazioni di promozione sociale
Registro delle associazioni di promozione sociale

Con riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, il registro provinciale delle associazioni di promozione sociale è stato disciplinato con l’articolo 89, comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, e successivamente istituito con deliberazione della Giunta provinciale 17 maggio 2002, n. 1077.

Questo registro è rivolto a tutte le associazioni che generalmente perseguono scopi di utilità o di promozione sociale, cioè attività rivolte a migliorare la qualità della vita, ed è distinto in tre sezioni (cultura, sport, attività miste).

Analogamente all’albo delle organizzazioni di volontariato, l’iscrizione in questo registro ha principalmente funzione dichiarativa. Conferisce, inoltre, una serie di maggiori opportunità e collaborazioni (anche in regime convenzionale) in modo particolare con i Comuni di appartenenza, secondo le disposizioni previste dagli articoli da 20 a 32 della legge 383/2000.

In particolare, è opportuno ricordare che l’iscrizione in questo registro non comporta l’acquisizione della qualifica di onlus.

Come si accede

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, direttamente o per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Servizio politiche sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento, con sede in via Zambra n. 42 - Trento.

La domanda, in regola con la legge sul bollo e sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la dichiarazione del legale rappresentante relativa a denominazione, sede e codice fiscale dell'associazione, al settore prevalente di attività, all'ambito territoriale di operatività, al numero degli aderenti all'associazione, alla prevalente gratuità delle relative prestazioni.
La stessa deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) atto costitutivo e statuto in copia semplice;
b) relazione sull'attività svolta e sui programmi da realizzare;
c) l’ultimo conto consuntivo approvato;
d) fotocopia del documento di identità del dichiarante (limitatamente alle ipotesi in cui la domanda non sia sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione).

In merito all'iscrizione al registro provinciale provvede il Dirigente del Servizio attività socio-assistenziali, previa verifica della sussistenza dei requisiti, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda non venga rigettata entro tale termine, o non si renda necessaria una sospensione dello stesso nei casi di cui all’articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, l'iscrizione si intende perfezionata.
Dell'esito della domanda è data in ogni caso comunicazione al richiedente e al comune in cui ha sede l'associazione.

Erogatori del servizio

Servizio politiche sociali e abitative - via Zambra, 42 - Trento

Approfondimenti

Requisiti necessari per l'iscrizione di una associazione di promozione sociale Ai fini dell’iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale sono necessari tre requisiti, desunti dalle norme della legge 383/2000:
- il perseguimento di scopi di promozione sociale;
- la prevalente gratuità delle prestazioni dei soci;
- il funzionamento democratico dell’organizzazione in base alle regole statutarie previste dall’articolo 7. Approfondisci
Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di promozione sociale Le agevolazioni a favore delle associazioni di promozione sociale sono previste principalmente nella legge di riferimento, la n. 383 del 2000, negli articoli da 20 a 32; ad esse inoltre sono state estese anche alcune agevolazioni fiscali tipiche delle onlus.
Inoltre, le associazioni di promozione sociale rientrano nella categoria degli enti non commerciali disciplinati dalla prima sezione (i primi 9 articoli) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (lo stesso che disciplina le onlus). Si rinvia, quindi, a tale normativa, ed in particolare alla circolare del Ministero delle finanze n. 126/E di data 12 maggio 1998. Approfondisci

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(ultimo aggiornamento: 06/09/2010)

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