
In attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ("Disciplina delle associazioni di promozione sociale"), il registro provinciale delle associazioni di promozione sociale è stato istituito con l'articolo 3 bis della legge provinciale (comma introdotto dall'articolo 89, comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).
Attualmente i requisiti e le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione sono fissati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1612 del 21 settembre 2015.
Le associazioni sono iscritte in una sezione unica del registro, che potrà essere articolata in settori e ambiti di operatività.
Come si accede
La domanda di iscrizione, decorso almeno un anno dalla data di costituzione, può essere presentata in qualsiasi momento al Servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento.La domanda di iscrizione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente o da soggetto incaricato dalla medesima.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) solo per le associazioni prive di personalità giuridica: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti (recanti gli estremi della registrazione qualora registrati presso l’Agenzia delle entrate, o recanti gli estremi dell’atto notarile qualora redatti in forma pubblica);
b) scheda informativa (allegata alla modulistica) a firma del legale rappresentante;
c) copia dell'ultimo bilancio consuntivo (dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti) e copia del verbale – anche in estratto – dell'assemblea dei soci di approvazione del medesimo, a firma del presidente dell’assemblea e del segretario verbalizzante.
In merito all'iscrizione al registro provinciale provvede il Dirigente del Servizio politiche sociali, previa verifica della sussistenza dei requisiti, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Dell'esito della domanda è data comunicazione all'associazione richiedente ed al Comune dove questa ha sede.
Ogni due anni il Servizio competente provvede d'ufficio alla revisione del registro per verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione previsti dalla normativa.
Note
L’iscrizione in questo registro ha principalmente funzione dichiarativa. Conferisce, inoltre, una serie di maggiori opportunità e collaborazioni, in modo particolare con i Comuni di appartenenza, secondo le disposizioni previste dagli articoli da 20 a 32 della legge n. 383/2000.E' opportuno sottolineare che l’iscrizione in questo registro non comporta l’acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto.
ASSOCIAZIONI DI RILEVANZA NAZIONALE
Le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale (quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale) in possesso dei requisiti e costituite ed operanti da almeno un anno, possono iscriversi al registro nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali.
L'iscrizione nel registro nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro stesso dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri.
Erogatori del servizio
Servizio politiche sociali via Gilli, 4- 38121 - TRENTO
Approfondimenti
Requisiti necessari per l'iscrizione di una associazione di promozione sociale
I requisiti necessari per l'iscrizione al registro sono stabiliti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 ("Disciplina delle associazioni di promozione sociale"), dall'art. 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 ("Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale"), e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1612 del 21 settembre 2015.
Approfondisci
Agevolazioni a favore delle associazioni di promozione sociale
Le agevolazioni a favore delle associazioni di promozione sociale sono previste principalmente nella legge di riferimento, la n. 383 del 2000, negli articoli da 20 a 32; ad esse inoltre sono state estese anche alcune agevolazioni fiscali tipiche delle onlus.
Inoltre, le associazioni di promozione sociale rientrano nella categoria degli enti non commerciali disciplinati dalla prima sezione (i primi 9 articoli) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (lo stesso che disciplina le onlus). Si rinvia, quindi, a tale normativa, ed in particolare alla circolare del Ministero delle finanze n. 126/E di data 12 maggio 1998. Approfondisci
Inoltre, le associazioni di promozione sociale rientrano nella categoria degli enti non commerciali disciplinati dalla prima sezione (i primi 9 articoli) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (lo stesso che disciplina le onlus). Si rinvia, quindi, a tale normativa, ed in particolare alla circolare del Ministero delle finanze n. 126/E di data 12 maggio 1998. Approfondisci
(ultimo aggiornamento: 10/01/2018)
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