Il decreto ministeriale n. 561 del 26 ottobre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ufficializzato le date di inizio trasmigrazione dei dati contenuti nei registi provinciali e di iscrizione al RUNTS:
23 novembre 2021: data inizio trasmigrazione da parte dei singoli uffici regionali/provinciali del RUNTS
24 novembre 2021: data di inizio iscrizioni al RUNTS
DAL 23 NOVEMBRE 2021 NON E' PIU' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE AI REGISTRI PROVINCIALI NE' DOMANDA DI CANCELLAZIONE. LE RICHIESTE DI ISCRIZIONE DOVRANNO INVECE ESSERE PRESENTATE SUL PORTALE DI REGISTRAZIONE.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha predisposto un unico portale di registrazione (attualmente disponibile) per consentire agli enti del terzo settore di iscriversi al RUNTS. Sarà possibile l'accesso alla piattaforma anche attraverso il portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il portale di Cliclavoro.
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DI COSA SI TRATTA
Istituito nell’ambito della riforma del Terzo Settore, come una delle sue novità più importanti, il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ha come obiettivo primario il superamento dell’attuale sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri.
CONTESTO NORMATIVO
Il decreto legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ha previsto che la gestione operativa dello stesso venga svolta a livello territoriale, con modalità informatiche uniformi, attraverso una piattaforma ministeriale dedicata.
Il D.M. 15 settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha quindi definito nel dettaglio le procedure di iscrizione degli enti, le modalità di deposito delle atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del RUNTS.
Con delibera provinciale del 26 febbraio 2021 n. 278 è stato, quindi, istituito l’Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore. All’Ufficio compete la gestione del RUNTS ed il popolamento iniziale tramite la trasmigrazione degli enti attualmente iscritti nell’albo provinciale delle organizzazioni di volontariato e nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale. Curerà le iscrizioni e le cancellazioni di enti, con o senza personalità giuridica, nelle sezioni di cui è composto il RUNTS, occupandosi inoltre dell’aggiornamento e della modifica dei dati contenuti nello stesso.
COME FUNZIONA
Le sezioni del RUNTS corrispondono alle categorie nelle quali gli enti del terzo settore potranno scegliere di collocarsi:
1) organizzazioni di volontariato (ODV)
2) associazioni di promozione sociale (APS)
3) enti filantropici
4) imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
5) reti associative
6) società di mutuo soccorso
7) altri enti del Terzo settore (sezione residuale)
Sono previste procedure d’iscrizione diverse, a seconda che si tratti di enti già iscritti nei registri provinciali oppure di enti non iscritti.
Cosa succede agli enti già iscritti nei registri provinciali?
I dati degli enti iscritti nei registri provinciali sono stati trasmigrati automaticamente nel Runts entro il 21 febbraio 2022. L'Ufficio RUNTS trasferirà telematicamente copia dell’atto costitutivo e dello statuto, che dovrà essere modificato e adeguato alla normativa contenuta nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017).
Ai fini della trasmigrazione, l'Ufficio provinciale del Runts avrò bisogno dei dati obbligatori, che verranno caricati sul portale:
- codice fiscale associazione
- denominazione dell’ente
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) identificativa dell'associazione
- contatto telefonico (sceglierne solo uno, preferibilmente riferibile all'associazione)
- comune della sede legale
- nome e cognome del legale rappresentante
- codice fiscale del legale rappresentante
Entro 180 giorni (calcolati dal 21 febbraio 2022 e al netto del periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 settembre 2022, così come previsto dalla L. 4 agosto 2022 di conversione del DL 73/2022) l'Ufficio provinciale del RUNTS procederà con la fase di istruttoria al fine di verificare il possesso da parte dell’ente dei requisiti previsti nel Codice del Terzo Settore. A tale scopo, lo statuto dovrà essere conforme alla normativa prevista da quest’ultimo.
Conclusa l’istruttoria, l’Ufficio provinciale del RUNTS adotterà apposito provvedimento di iscrizione (redatto nel formato pdf/A) oppure comunicherà la mancata iscrizione nel RUNTS.
Cosa devono fare gli enti già iscritti nei registri provinciali?
Gli enti già iscritti ai registri provinciali non dovranno presentare domanda di iscrizione al RUNTS, ma saranno trasmigrati automaticamente, una volta ricevuti i dati completi e aggiornati.
E gli enti attualmente non iscritti nei registri provinciali?
Per poter procedere con l’invio della domanda di iscrizione al RUNTS l’ente dovrà necessariamente essere in possesso di un indirizzo PEC riferibile direttamente all’ente, che sarà poi utilizzato per le future comunicazioni.
La procedura di iscrizione al RUNTS prevede i seguenti passaggi:
- l’ente deve innanzitutto accreditarsi alla piattaforma informatica del RUNTS (PEC, SPID, firma digitale);
- per procedere con la richiesta di iscrizione, l’ente, dopo aver effettuato l’accesso al portale, utilizza l’apposita funzione per la compilazione della domanda attraverso maschere predefinite. L’ente potrà richiedere di essere iscritto in una delle sezioni del RUNTS (di cui sopra): i documenti da allegare dovranno essere in formato pdf non modificabile (pdf/A), “indicizzati”, cioè per ogni allegato dovrà essere specificato il tipo di documento, la data e una descrizione;
- il sistema genererà una distinta della pratica, contenente tutti i dati inseriti dall’ente;
- una volta verificata la correttezza, la distinta dovrà essere scaricata, sottoscritta digitalmente e nuovamente caricata sulla piattaforma;
- a questo punto si potrà procedere con l’invio dell’istanza di iscrizione. Il sistema provvederà ad effettuare automaticamente alcuni controlli formali sull’istanza (quali, ad esempio, la corrispondenza tra il soggetto autenticato e il legale rappresentante dell’ente, la congruenza delle informazioni inserite, la correttezza formale dei file informativi allegati, la validità della firma digitale) e, in caso di mancato superamento anche di un solo controllo, non sarà possibile procedere con l’invio;
- superati i controlli formali, l’istanza verrà inviata dall’ente e il portale la renderà visibile all’Ufficio del RUNTS competente, il quale registrerà le informazioni, dando poi inizio alla fase di istruttoria;
- in caso di necessità di chiarimenti o integrazioni, l’Ufficio RUNTS competente provvederà a richiederli tramite il portale e l’ente dovrà fornirli sempre telematicamente;
- conclusa positivamente l’istruttoria, l’Ufficio RUNTS adotterà apposito provvedimento di iscrizione (redatto nel formato pdf/A), che verrà firmato digitalmente dal responsabile del provvedimento e inviato telematicamente all’indirizzo PEC dell’ente.
ISTRUZIONI PER L’USO: cose pratiche da sapere
MODIFICA DELLO STATUTO
Per gli enti del Terzo settore che decidano di adeguare i propri statuti alle prescrizioni del codice del Terzo settore è possibile modificare lo statuto in assemblea ordinaria entro il 31 dicembre 2022: ciò non vuol dire che per procedere alla modifica ci sia tempo fino a quella data.
Qui un focus dedicato e ulteriori informazioni utili sulle procedure di modifica.
In ogni caso, in particolare per ODV e APS iscritte ai registri provinciali l’invito rimane quello di procedere con gli adeguamenti nel più breve tempo possibile. Lo slittamento al 31 dicembre 2022 del termine è pensato quindi per facilitare gli enti che dovessero apportare modifiche allo statuto a seguito dei controlli da parte degli uffici del RUNTS.
PEC- IDENTITÀ DIGITALE (SPID) - FIRMA DIGITALE
Le istanze presentate all’Ufficio RUNTS, dovranno necessariamente procedere in modalità telematica, tramite la piattaforma ministeriale preposta. A tale scopo, tutte le Associazioni (iscritte e non ancora iscritte) dovranno munirsi necessariamente di:
- un indirizzo PEC riferibile direttamente all’ente (e non alla persona fisica);
- identità digitale SPID, almeno 2° livello, del legale rappresentante dell’ente;
- firma digitale del legale rappresentante dell’ente.
Nota: Ogni ente che si voglia iscrivere con il proprio Codice Fiscale, indipendentemente se associato o meno ad altro ente di livello superiore, deve avere la propria PEC (che sia pertanto a lui riferibile, non è possibile usare la PEC di altri per le comunicazioni).
- Un ETS non associato ad uno di livello superiore, quando dovrà registrare delle pratiche per la propria posizione le dovrà sottoscrivere con firma digitale del legale rappresentante dell'Ente;
- Un ETS associato ad uno di livello superiore ha due strade fra cui scegliere per portare avanti le sue pratiche: 1) in autonomia, con propria firma digitale; 2) potrà essere l'ETS associante a farle per esso e in tal caso le pratiche saranno firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente associante.
NEWS E AGGIORNAMENTI
il 23 novembre arriva il RUNTS! (03/11/2021)
Passaggio competenze - contributi quote associative (28/09/2021)
Passaggio di competenze - gestione contributi a copertura degli oneri assicurativi (28/09/2021)
DATI PER TRASMIGRAZIONE – ALCUNE PRECISAZIONI (22.07.2021)
Comunicato Stampa (02.07.2021)
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