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Contributi ai proprietari di alloggi da locare a canone moderato

Su "Contributi ai proprietari di alloggi da locare a canone moderato" vedi anche

Moduli

Domanda per la concessione di contributo per la messa a disposizione di unità abitative a canone moderato |

Normative

Delibera GP n. 2797_2011 |
criteri e modalità concessione contributi affitto canone moderato |
ripartizione alloggi canone moderato |
Contributi ai proprietari di alloggi da locare a canone moderato

La Provincia autonoma di Trento concede contributi ai proprietari di alloggi da concedere in locazione ai nuclei familiari sulla base di un canone concordato. Ad avvantaggiarsene saranno direttamente gli inquilini, che pagheranno il 30 % in meno rispetto al canone di mercato; la differenza verrà corrisposta dalla Provincia ai proprietari degli alloggi.

Chi può presentare domanda

Le domande di richiesta di contributo potranno essere presentate da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, imprese individuali e societarie, fondazioni e associazioni, organismi di diritto pubblico, (A.p.s.p.) dal 30 gennaio al 30 marzo 2012 al Servizio politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento.

Come verrà formata la graduatoria
Sono previste delle graduatorie con attribuzione di punteggi per la localizzazione e le condizioni qualitative degli alloggi.

Ubicazione degli alloggi
Con questo strumento si prevede di riuscire a recuperare, rispetto al contigente di alloggi a canone moderato previsti dal Programma triennale 2009-2011 (1500 alloggi), circa 166 alloggi localizzati su tutto il territorio provinciale, accanto ai 143 già individuati che verranno messi a disposizione dalle imprese.
Uno stesso soggetto potrà beneficiare del contributo per non più di 3 alloggi.

Caratteristiche degli alloggi
Gli alloggi devono:

- risultare ultimati e muniti del certificato di abitabilità o avere uno stato di avanzamento dei lavori superiore al 50%;
- avere una superficie utile abitabile non inferiore a 35 metri quadrati e non superiore a 85 metri quadrati;
- essere dotati di opere e finiture che, per loro natura o destinazione, non presentino caratteristiche di lusso (classificati nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9);
- versare in uno stato di conservazione e di manutenzione normale;
- presentare una vetustà non superiore a 10 anni.

A quanto ammonta il contributo
L’ammontare della prima annualità di contributo è determinato sulla base della differenza tra l’importo annuo del canone di mercato e quello del canone moderato.
Ciascuna delle annualità successive deriva dall’aggiornamento dell’importo di quella precedente con riferimento al tasso medio dell'inflazione, calcolato dall’Istat, raggiunto nel mese precedente a quello della concessione del contributo. Tale tasso rimane fisso per tutta la durata della messa a disposizione dell’alloggio/i, che deve corrispondere ad un periodo minimo di 15 anni.

Con quali regole si disciplina il rapporto locativo:
Il rapporto locativo intercorre fra il proprietario/beneficiario del contributo e l’inquilino utilmente collocato in una nuova graduatoria ad hoc. Il proprietario/beneficiario del contributo si obbligherà con la Comunità, o l’ente gestore a locare ai soggetti collocati in tale apposita graduatoria formata sulla base di diversi fattori, quali ad esempio la situazione economico-patrimoniale. Sono previsti punteggi di favore per le giovani coppie.
Per la scelta dei nuclei familiari il proprietario dell’alloggio dovrà locare ai soggetti che sono nella graduatoria stilata dall’Ente locale fino al 65% dell'elenco; esaurita questa prima quota, il proprietario potrà scegliere liberamente, all'interno del rimanente 35 % della graduatoria stessa, a chi locare l'alloggio.

Nei casi in cui il nucleo familiare è individuato dall’Ente locale, lo stesso può garantire:
1. sulla solvibilità dei nuclei familiari destinatari degli alloggi. Tale garanzia deve coprire l’intero periodo della locazione e prevedere i seguenti livelli minimi essenziali:
- la copertura di almeno sei mesi di mancato pagamento dei canoni di locazione e oneri accessori;
- la messa a disposizione di almeno euro 1.000,00 a titolo di rimborso per eventuali danni all’immobile;
- la messa a disposizione di almeno euro 1.000,00 a titolo di spese per procedure giudiziarie di sfratto;
2. un apposito fondo di solidarietà a favore di soggetti aventi età non superiore a 35 anni al momento della sottoscrizione del contratto, a copertura del mancato pagamento di canoni di locazione fino all’importo complessivo pari a 12 mensilità nell’arco dell’intera durata contrattuale. Il fondo deve prevedere la possibilità di restituzione in forma rateizzata dell’importo anticipato senza oneri aggiuntivi.

Il rapporto locativo è disciplinato dalle norme di diritto comune in materia (L. 431/98 e L. 392/1978).

Per uteriori informazioni:
serv.politichesocialieabitative@provincia.tn.it
lorena.selva@provincia.tn.it - Telefono 0461/ 492724

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(ultimo aggiornamento: 21/12/2011)

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