




Assegno regionale al nucleo familiare
Provvidenza economica a favore di famiglie erogata con fondi della Regione Trentino - Alto Adige.
L'assegno è variabile a seconda della "tipologia di famiglia", del numero dei figli e della condizione economica del nucleo familiare.
L'assegno può essere richiesto da famiglie con due o più figli minorenni o da famiglie con un solo figlio entro il settimo anno di età o con figli disabili anche maggiorenni.
L'assegno è variabile a seconda della "tipologia di famiglia", del numero dei figli e della condizione economica del nucleo familiare.
L'assegno può essere richiesto da famiglie con due o più figli minorenni o da famiglie con un solo figlio entro il settimo anno di età o con figli disabili anche maggiorenni.





Contributo per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli di età inferiore ai 3 anni, in regime di lavoro part-time
Contributo erogato con fondi della Regione Trentino - Alto Adige a sostegno dei versamenti previdenziali volontari relativi a periodi dedicati all'assistenza dei figli durante i quali si riprende o si intraprende un'attività lavorativa a tempo parziale.
Il contributo può essere richiesto da coloro che, avendo svolto attività lavorativa a tempo parziale entro i tre anni di vita del bambino o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, integrano i versamenti previdenziali fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il contratto a tempo pieno, all’INPS o altro ente previdenziale oppure ad un fondo pensione complementare. Sono esclusi i dipendenti da pubbliche amministrazioni e coloro che sono titolari di pensione diretta.
Il contributo può essere richiesto da coloro che, avendo svolto attività lavorativa a tempo parziale entro i tre anni di vita del bambino o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, integrano i versamenti previdenziali fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il contratto a tempo pieno, all’INPS o altro ente previdenziale oppure ad un fondo pensione complementare. Sono esclusi i dipendenti da pubbliche amministrazioni e coloro che sono titolari di pensione diretta.
Contributo regionale per la costituzione di una pensione complementare per le casalinghe
Gli interventi sono previsti dalla legge regionale n. 7/1992 come modificata dalla legge regionale n. 1/2005. Quest'ultima norma ha introdotto nuovi requisiti per l'accesso al contributo per la costituzione della pensione di vecchiaia e previsto la concessione di un contributo anche a favore alle persone casalinghe che hanno effettuato versamenti ad un fondo pensioni complementare. Il nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale n. 1/2005 ha inoltre previsto la concessione del contributo a favore della persona casalinga, in deroga al requisito della presenza di figli minorenni o di familiari non autosufficienti da assistere, nel caso in cui abbia compiuto cinquantacinque anni.
Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato
Contributo una tantum a titolo assistenziale da destinare a sostenere i familiari dei lavoratori e dei volontari deceduti per incidenti occorsi nell'espletamento di attività di servizio (appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, al corpo forestale provinciale, alle forze di polizia municipale e al corpo dei vigili del fuoco permanenti, nonchè volontari del soccorso alpino e speleologico, delle strutture opertive della protezione civile provinciale, dei soggetti che svolgono servizio di trasporto infermi in convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nonchè dei vigili del fuoco volontari).
Interventi di eliminazione e/o superamento barriere architettoniche
Contributo in conto capitale ai cittadini per gli interventi di eliminazione e/o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (art. 16) e contributo straordinario per l'acquisto nel caso di alloggio non sbarrierabile (art. 16 bis)










