Contributo in conto capitale ai cittadini per gli interventi di eliminazione e/o superamento delle barriere architettoniche dagli edifici e dagli spazi privati aperti al pubblico esistenti (art. 8) e negli edifici privati (art. 16).
Approfondimenti
Concessione delle agevolazioni per la rimozione di barriere architettoniche dagli edifici e dagli spazi privati esistenti aperti al pubblico
Per la rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici e dagli spazi privati aperti al pubblico esistenti sono concesse agevolazioni nella misura e secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8 della l.p. 7 gennaio 1991, n. 1
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Concessione delle agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati
Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati possono essere concesse agevolazioni secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 16 della l.p. 7 gennaio 1991, n. 1
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Deroghe previste dall'articolo 6 sugli interventi di ristrutturazione
Sono ammesse deroghe alle prescrizioni tecniche negli interventi edilizi per l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 7 gennaio 1991, n. 1
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(ultimo aggiornamento: 22/12/2011)
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